L’assicurazione in pista diventa obbligatoria e viene introdotto il divieto di sciare sotto effetto di alcolici
Tra le più importanti novità contenute nel D.Lgs n.40 del 28.2.2021 vi è l’assicurazione obbligatoria per gli sciatori.
La disposizione è stata la conseguenza di un lungo dibattito dal quale è prevalsa la necessità per gli sciatori di una garanzia sul piano risarcitorio in caso di incidenti.
All’interno della nuova normativa sulla sicurezza è stata introdotta una specifica disposizione che offra allo sciatore, la possibilità di un’ampia tutela risarcitoria in caso di incidenti sciistici.
L’art.30 del D.Lgs n.40/2021 prevede che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.
È espressamente previsto che l’obbligo dell’assicurazione riguardi soltanto lo sci alpino, con esclusione del fondo.
Infine, quanto al regime sanzionatorio, è stata espressamente prevista, in caso di violazione della disposizione di cui all’art. 30 D.L. 40/2021, una sanzione di carattere amministrativo da €100,00 ad € 150,00, oltre al ritiro dello skipass.
Inoltre tra le tante novità introdotte, ce n’è una davvero particolare: Il divieto di sciare dopo aver bevuto alcol o aver fatto uso di sostanze stupefacenti.
Quindi addio a bombardino, punch e grappe che da “rituale” dello sciatore passano ad essere consentiti solo nell’Apres Ski e mai durante una sciata, dove si applicano gli stessi livelli di tolleranza del guidatore (0,5 grammi/litro di alcool nel sangue, superato il quale si entra nello stato di ebbrezza).